IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  4  agosto 1965, n. 1103, relativa alla disciplina
dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia;
  Uditi  i pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore di
sanita';
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  sanita'  di concerto con i
Ministri  per  la grazia e la giustizia, per la pubblica istruzione e
per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:

  E'  approvato  l'unito  regolamento  per l'esecuzione della legge 4
agosto  1965,  n. 1103, relativa alla disciplina dell'arte ausiliaria
sanitaria di tecnico di radiologia.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 6 marzo 1968

                               SARAGAT

                                              MORO - MARIOTTI - REALE
                                                        - GUI - Bosco

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 maggio 1968
  Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 2. - GRECO